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Condannati responsabile e gestore della sicurezza per la morte di uno sciatore per protezioni non adeguate.

Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 7918/21, pubblicata dalla quarta sezione penale: il responsabile e l’amministratore unico della sicurezza rispondono di omicidio colposo per la morte dello sciatore provocata dalla mancata adozione di adeguati sistemi di protezione della pista nera il responsabile e l’amministratore unico della sicurezza.

In sede di appello, la Corte, condanna i due ricorrenti per omicidio colposo per aver provocato la morte di uno sciatore che, dopo aver impegnato la pista nera, andava a impattare contro un cannone innevatore non dotato di sufficienti protezioni.

La Corte territoriale per dare risposta alle contestazioni sulla posizione dell’innevatore in collocata esternamente all’area qualificabile come pista, ha sottolineato che l’area era comunque “sciabile” e che pur non volendo qualificare l’innevatore come “pericolo atipico”, questo era stato collocato al termine di una pista “nera”, la quale è prevedibile che gli sciatori acquisiscano maggior velocità e ciò implica che la sua installazione in quel punto, fosse rimproverabile come profilo di colpa generica».

Risulta quindi del tutto superflua la censura secondo gli ermellini, che annullano la sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.