Sentenza24964/2023 Cassazione Penale
Ben sappiamo come sia complicata e controversa la vita dei procedimenti penali, sottoposti a mille e mille problematiche, tra rinvii, sostituzioni di giudici e quant’altro ne possa ostacolare una tranquilla e veloce esecuzione. In riferimento a ciò, può capitare che sorgano “conflitti di giudicati”, generati dalla coesistenza, nei confronti di un medesimo soggetto e per lo stesso reato, di una sentenza di condanna irrevocabile e di una successiva pronunzia di proscioglimento, per intervenuta prescrizione, caso affrontato dalla sentenza citata.
Immaginiamo la gioia del reo, che già pregustava il ritorno ad una vita libera e senza macchia.
Ma la felicità è durata solo un attimo: giusto il tempo, per la Corte di Cassazione, di precisare che in casi come questo, trova applicazione la disciplina ex art. 669 Codice Procedura Penale e non ex art. 649 Codice Procedura Penale, (quest’ultimo atto ad evitare contrasti di giudicati in procedimenti di cognizione).
L’irrevocabilità della condanna preclude, quindi, la formazione della causa estintiva susseguente.
Dolenti per il reo, che si era illuso!