Sentenza 0103/2023 Cassazione Penale
Nella totale confusione in cui versa il palcoscenico delle televisioni private, non sempre viene data la giusta rilevanza ed attenzione alla professionalità di chi conduce le trasmissioni di intrattenimento.
Spesso le emittenti si affidano a personaggi che, avendo “capacità di chiacchiera”, sono in grado di conquistare l’attenzione dello share, unico risultato che interessa ai palinsesti televisivi.
La sentenza in oggetto ha voluto punire la protervia di uno di questi intrattenitori, che si autodefiniva “giornalista non iscritto all’albo”, e che svolgeva un’attività continuativa in servizi di cronaca, interviste e conferenze stampa.
Gli Ermellini hanno puntualizzato che, in tal caso, si configura il reato di “esercizio abusivo della professione giornalistica”, diversamente da chi collabora saltuariamente, con il pagamento di un gettone di presenza.
La punibilità per il “novello Montanelli”, (ai sensi del rimodulato art. 348 c.p.), prevede fino a 2 anni di reclusione ed €50.000 di multa.