Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

CONDANNATO IL MEDICO CHE NON RICHIEDE CARTECEAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE SANITARIO.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 21521/21 ha sancito la condanna per lesioni colpose al medico che richiede solo oralmente i dispositivi di sicurezza per il personale ospedaliero. Nel caso in esame, un infermiere aveva contratto l’epatite ematica dopo essersi punto con un ago privo di dispositivo di sicurezza. La responsabilità era da attribuirsi al medico dell’Asl che non aveva proposto in sede di redazione del documento di valutazione dei rischi l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il medico, proponeva ricorso in Cassazione sostenendo l’illogicità della condanna in quanto aveva avvertito il datore e che non erano necessarie ulteriori solleciti. Secondo la Cassazione il medico competente dell’Azienda sanitaria locale ha una posizione originaria di garanzia e non derivata. ed, inoltre aveva partecipato alla collettiva redazione del Documento di valutazione rischi e non aveva richiesto la dotazione di siringhe protette. L’articolo 25 del Dlgs 81/2008 prevede un obbligo di collaborazione attiva e non un ruolo passivo della figura del medico competente – indicata esplicitamente nel dovere di fare proposte atte a promuovere la protezione della salute sul luogo di lavoro. Pertanto, la mancata dotazione dei dispositivi di sicurezza ha determinato la responsabilità penale del medico competente per l’infezione contratta dall’infermiere del pronto soccorso che aveva eseguito il prelievo sprovvisto di protezione individuale non acquistato, ma soprattutto non richiesto dalla figura di garanzia, o meglio il medico.