La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 15262/22 pubblicata il 20 aprile, ha sancito che, scatta il reato di stalking ex art. 612 bis c.p., anche se la molestia avviene un giorno a settimana in quanto, il mutamento delle condizioni e abitudini di vita dipende dalla reiterazione della condotta e delle minacce tramite social. Il reato di cui all’art. 612 bis c.p., non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di episodi isolati. Nel caso in esame, l’imputato sosteneva che, le sue condotte non erano ravvisabili nell’alveo dello stalking giacché, infastidivano soltanto la vittima, senza creare alterazioni delle abitudini di vita. La Cassazione, invece, ha più volte sancito che, il reato ex art. 612 bis c.p., può definirsi come atto persecutorio finalizzato alla creazione di perduranti stati d’ansia e timore all’incolumità per ragioni sentimentali, essendo sufficienti condotte minacciose o moleste anche isolate o consumate alternativamente.