Sentenza 11837/2024 Corte Cassazione
Sancita la possibilità del giudicante di utilizzare le percezioni che trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati che entrano a far parte della propria sfera di cognizione e possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie.
Nel caso che commentiamo, il dato probatorio è rappresentato dalla valutazione del giudice sulle immagini videoregistrate del compimento del reato, comparata con la fisionomia dell’imputato presente in giudizio.
La Suprema Corte ha evidenziato che tale attività costituisce tipico esercizio del dovere del giudice, di dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati (art. 546, comma 1, cod. proc. pen.).
“Occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili e le percezioni che trae direttamente dal processo, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione e possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie” (cfr.Cass.25383/2010)
In definitiva, la prova documentale è stata valutata correttamente dal Giudice di primo grado che, comparando le immagini registrate durante una rapina con la fisionomia dell’imputato presente nel corso del giudizio, ha riscontrato che i tratti del volto corrispondevano, al punto di formulare una condanna.