L sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 17616/2021 del 10 maggio ha precisato le condizioni per l’arresto in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nel caso di specie, veniva impugnata l’ordinanza del Gip di convalida dell’arresto in flagranza dell’imputato per il reato di maltrattamenti in danno della moglie. La difesa infatti, lamentava che il giudice aveva desunto l’abitualità delle condotte oppressive e la sussistenza della flagranza di reato, esclusivamente da quanto raccontato dalla donna, lamentando dunque, la mancanza della percezione diretta da parte della polizia, delle manifestazioni di violenza fisica o di minaccia nei confronti della moglie persona offesa. Dunque, a detta della difesa, mancavano i presupposti per convalidare la flagranza di reato ed inoltre, venivano violate le regole di rigorosa valutazione delle accuse provenienti dalla persona offesa, in quanto l’abitualità delle condotte vessatorie è stata desunta esclusivamente dalla narrazione della moglie. La Cassazione però, ha dichiarato l’infondatezza delle censure in quanto, per quanto riguarda la flagranza di reato non rileva la circostanza che la polizia non abbia assistito alle manifestazioni di violenza o di minaccia, date le condizioni in cui è stata rinvenuta la persona offesa, seduta in lacrime in piena notte sulle scale con il figlio minorenne, condizione reputata sintomatica di una condotta gravemente prevaricatrice. Nel caso quindi, le dichiarazioni della persona offesa e la situazione oggettiva di frustrazione presentatasi alla polizia, giustificavano l’ipotesi del reato di maltrattamenti.