Sentenza 10/01/2023 Tribunale Cosenza
Quantunque abitasse da oltre dieci anni in quello stabile ed avrebbe dovuto essere a conoscenza delle pecche strutturali, riconosciuto al condomino il diritto al risarcimento per una caduta nel cortile, causata da un ristagno di acque pluviali.
Detta turbativa non era stata determinata da un’accidentale rottura di tubatura, ma dalla mancata ottemperanza, da parte dell’ente di gestione, di una normale manutenzione.
Di fatto la tubatura scaricava direttamente sul marciapiede e non in un apposito pozzetto, per cui è rimasta esclusa la motivazione dell’imprevedibilità del sinistro.
Fuori si è chiamata l’assicurazione che copriva le responsabilità condominiali su sinistri similari, perché quello preso in esame non dipendeva da fatto improvviso ed imprevedibile ma da negligenza.
Accolto, in conseguenza, il ricorso del condomino in merito al risarcimento del danno fisico subito, oltre quello non patrimoniale, a carico dell’ente di gestione condominiale.