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Condomino caduto dalle scale ma nessun risarcimento

In caso di caduta sulle scale condominiali, causata dalla presenza di sostanza liquida non visibile, deve ritenersi sussistente la responsabilità da cose in custodia in capo al condominio qualora, vi sia un pericolo occulto, qualificabile come insidia, essendo riscontrabile sia l’aspetto oggettivo del pericolo occulto che l’elemento soggettivo dell’imprevedibilità.

La terza sezione civile della cassazione con l’ordinanza 34790/21 ha stabilito che: non scatta il risarcimento al condomino scivolato sulle scale se la presenza di un liquido a terra si è manifestata in maniera imprevedibile e prima che l’ente custode abbia potuto rimuovere la condizione di pericolo.

 Secondo il condomino il sinistro era avvenuto per il cattivo stato di manutenzione dei gradini, sui quali era presente un liquido non visibile. Pertanto, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria e imprevedibile condizione di pericolo determinatasi. Per il Palazzaccio il ricorso è inammissibile