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CONFISCA E RIPARAZIONE PECUNIARIA PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: FORSE UN ECCESSO!

Odinanza 36356/2025 Corte Cassazione

Chiamata in causa la Consulta in riferimento al fenomeno degli illeciti contro la pubblica amministrazione, che ha da tempo richiesto strumenti repressivi e riparatori sempre più incisivi.

Tra questi assume rilievo la cosiddetta “riparazione pecuniaria” disciplinata dall’art. 322‑quater del Codice Penale, accostata al più noto istituto della confisca del profitto o del prezzo del reato (art. 322-ter c.p.).

L’ultima pronuncia ha tuttavia posto in evidenza un quesito di carattere costituzionale: il cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria può infatti dar luogo ad un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e potenzialmente lesivo dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

In buona sostanza, la norma prevede che, con la sentenza di condanna, sia sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta illecita.
In tal modo la riparazione non sostituisce la confisca né il risarcimento del danno, ma si aggiunge ad esse.

La Suprema Corte, con l’ordinanza citata, rileva che la lettera della legge, depone univocamente che la confisca e la riparazione pecuniaria debbano trovare congiunta applicazione.
Ne consegue che l’autore del reato, oltre ad essere spogliato del profitto (tramite la confisca), viene anche obbligato a pagare nuovamente una somma di pari entità a titolo di riparazione.
Per la Corte, in tale duplicazione, si porrebbe configurare il sospetto di lesione del principio di proporzionalità.

In altri termini: si rischia che vengano applicate due misure sostanzialmente sovrapposte, che conducono al “raddoppio dell’obbligazione restitutoria” di un valore patrimoniale pari a quello già sottratto con la confisca.

Ciò attuerebbe un doppio prelievo patrimoniale sull’autore del reato, in violazione dei principi costituzionali e del dispositivo di proporzionalità della misura. Non è sufficiente che lo strumento sia legittimo in via astratta; occorre che l’applicazione concreta non conduca a un risultato sproporzionato ed eccessivo rispetto al disvalore della condotta delittuosa.

L’ordinanza lascia quindi intravedere una revisione della prassi applicativa: se la Consulta dovesse accogliere la questione, potrebbe essere dichiarata l’illegittimità del cumulo automatico, oppure la necessità di un bilanciamento.

Certamente l’ordinanza non contesta in astratto né la legittimità della confisca né quella della riparazione pecuniaria: il problema è il loro cumulo indiscriminato per cui, la complessità risiede nel delineare criteri chiari, affinché la duplicazione avvenga (eventualmente), in modo strutturato.
Dunque, la questione rimane aperta e richiede l’intervento della Consulta.

Indubbiamente l’ordinanza pone un dilemma essenziale per il diritto penale patrimoniale, su come conciliare l’esigenza di privare efficacemente l’autore del reato del profitto illecito e di riparare il danno alla pubblica amministrazione: nel rispetto del principio costituzionale secondo cui la sanzione non debba essere irragionevole o sproporzionata.

La remissione alla Corte Costituzionale rappresenta, quindi, un passaggio cruciale che lascia aperta la possibilità che in futuro, venga riconosciuto un trattamento diverso tra confisca e riparazione pecuniaria, o che venga chiarito in quali casi il cumulo sia ammissibile.