Sentenza 42235/2023 Corte Cassazione
(Approfondimento tecnico-legale)
La Suprema Corte ha sancito che, in caso di lottizzazione abusiva, la confisca (D.P.R. 380/2001- art.44 comma 2) di terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, può essere disposta legittimamente se, durante lo svolgimento dell’attività istruttoria per accertare il maturare della prescrizione, sia stato evidenziato il pieno accertamento del fatto illecito, sotto il profilo oggettivo e soggettivo dello stesso (Cassazione 5816/2022).
Detto principio si coordina perfettamente con la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, che conferma come tale confisca possa essere disposta, anche in presenza della detta causa estintiva, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato contraddittorio e partecipazione degli interessati.
Nel caso specifico preso in esame con la sentenza oggetto di approfondimento, il giudizio non si è fermato al solo dibattimento di primo grado, avendo avuto un seguito per “reati cumulativi” e di violazione dei sigilli.
In buona sostanza, nel caso del giudizio di primo grado non è stato chiesto l’immediato proscioglimento fondato sulla maturazione dei termini di prescrizione: richiesta giunta solo all’esito del giudizio ed in via subordinata.
La richiesta in via principale è stata di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, a comprova che gli elementi istruttori acquisiti fossero idonei a consentire al giudice di primo grado, un completo accertamento del merito, giustificando un proscioglimento, quanto meno, per difetto dell’elemento psicologico.
Nessuna doglianza quindi può essere accolta, per il fatto che il processo non si sia arrestato ex art.129 c.p.p., posta l’acclarata normativa che, in caso di “procedimento cumulativo”, la confisca urbanistica può essere disposta anche in presenza di causa estintiva, determinata da intervenuta prescrizione, purché il fatto sia stato accertato col contraddittorio delle parti e nel prosieguo dell’istruttoria per altri reati: laddove non sia stato chiesto specifico proscioglimento per maturazione dei suddetti termini. (Cassazione 15310/2021)