In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso” (Cass. 26 marzo 2020 n. 7537)