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CONTESTO LA CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE: L’EMAIL NON È SUFFICIENTE

Ordinanza 16399/2025 Corte Cassazione

La Seconda Sezione Civile ha sancito un principio fermo: la posta elettronica ordinaria (comune e-mail) non è valida per la convocazione dell’assemblea condominiale, nemmeno se il condomino ha preventivamente autorizzato tale modalità.
La Corte ha ribadito che si tratta di un atto recettizio, imponendo il rispetto rigoroso delle forme tassative previste dall’art. 66, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile che sancisce l’obbligo di invio dell’avviso di convocazione, contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della prima convocazione, utilizzando esclusivamente: posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o
consegna a mano.

L’art. 72, disp. att. c.c. vieta che il regolamento condominiale modifichi le forme fondamentali, inclusa la modalità di convocazione e l’art. 1137 c.c. consente ai condomini dissenzienti o non convocati di chiedere l’annullamento della delibera in caso di irregolare convocazione.

La presunzione di conoscenza dell’atto trova applicazione solo con mezzi che garantiscono prova certa della ricezione come la PEC e non è operativa con la posta ordinaria.

Nel caso esaminato, il condomino non aveva ricevuto un avviso via PEC, ma l’aveva ricevuto solo tramite e-mail ordinaria, pur avendo espresso il consenso all’uso di tale canale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto valida la convocazione, ma la Cassazione ha annullato la decisione, affermando che le forme derogatorie espressamente escluse dalla legge non possono essere rese valide da consuetudini, regolamenti o accordi individuali.

Inoltre, ribadita la nullità della convocazione se manca almeno un condomino tra i destinatari regolari (anche uno solo), mentre per l’onere della prova, il condomino interessato deve dimostrare di non essere stato convocato correttamente e l’amministratore deve dimostrare la regolare convocazione secondo le forme prescritte.

In buona sostanza, l’uso della e-mail ordinaria può comportare rischi concreti di impugnazione e annullamento delle delibere.