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Contro l’amministratore di una srl, deve agire l’intera società e non il singolo socio

Sentenza 103/2023 Tribunale Torino

La sentenza presa in esame, parte dall’ azione di responsabilità attivata da un socio di una SRL nei confronti del ex amministratore della società stessa.
L’attore aveva dedotto condotte di cattiva gestione oltre ad un irregolare incasso di assegni, non registrati in contabilità.
Per quanto riguarda i principi di diritto sollevati, la normativa prevede che gli amministratori di SRL rispondano del loro operato secondo i dettami della diligenza professionale, prevista dall art. 1176 Codice Civile: per cui le loro scelte sono insindacabili, a meno di una provata condotta illecita.
Nel caso specifico, quindi, riconosciuto un comportamento censurabile nel fatto di non aver, esso amministratore, annotato in contabilità i flussi di cassa.
Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente le richieste della parte attrice in merito a quanto innanzi esposto, ma ha anche chiarito che, l’autonoma iniziativa del socio, ex art. 2476 Codice Civile, non elimina il coinvolgimento dell’intera compagine societaria, potendo essere solo la stessa ad addivenire a rinunzia o transazione.
Quindi necessario il litisconsorzio, a rischio di nullità di un’eventuale sentenza, in mancanza del giusto contraddittorio.