Normativa vigente
Un vecchio adagio popolare recitava che, “quando il gatto manca i topi ballano”!
Riportando Il concetto alla nostra epoca di estrema produttività, è concepibile ritenere che, chi ha la responsabilità di un’impresa, possa attuare tutti i controlli, per far sì che il rischio di assenteismo ed inattività, metta in forse i profitti aziendali.
Ma non è così semplice come appare.
Il datore di lavoro può controllare che l’attività azienda segua le sue direttive, ma tali controlli hanno precisi limiti, nel rispetto della libertà e riservatezza dei dipendenti.
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, sancisce la non possibilità di applicazione sugli strumenti adoperati dai lavoratori, di parametri per il controllo di accessi e presenze, così come è vietato il “controllo occulto”, in riferimento all’attuazione degli obblighi contrattuali.
La lesione della privacy sul posto di lavoro, da parte di chi è preposto ad un controllo di operatività, può comportarne addirittura il licenziamento ed, in alcuni casi, può configurare il reato di “interferenza illecita nella vita privata”, con una punibilità da 6 mesi a 4 anni di reclusione.