Sentenza 1059/2022 Tribunale Avellino
Con questa sentenza il Tribunale di Avellino ha accolto parzialmente le richieste di parte attrice, patrocinata dall’avvocato Simone Labonia, avverso i comportamenti di un istituto bancario, a giudizio della ricorrente, viziati da modalità illegittime nel rapporto contrattuale. Lamentava di fatto la società attrice, di aver subito illeciti addebiti su conto corrente per interessi passivi e commissione di massimo scoperto, applicati in misura non consentita, in assenza di pattuizioni scritte e capitalizzati trimestralmente, attuando uno “ius variandi” arbitrario, con un tasso superiore alla soglia di usura.
Il convenuto Istituto eccepiva l’inammissibilità della domanda, per un rapporto ancora in essere, con prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito.
Gli organi giudicanti spesso si trovano a dover dirimere contenziosi di tal genere e, quasi come “terzi incomodi“, devono trovare il modo di bilanciare questo tipo di “rapporto litigarello” che sovente deteriora la vita contrattuale delle parti. “Solone docet” e, a seguito di attenta valutazione delle richieste dello Studio Legale Labonia, la sentenza scaturita ha dato parziale soddisfazione alle richieste di parte attrice e sommario “contentino” alla parte chiamata in giudizio.
Basilare il contributo della CTU, che ha ben delineato il periodo contestato ed il fatto che le competenze passive addebitate, risultavano pagate da rimesse operate su conto corrente scoperto e, come tali, irripetibili.
L’errata entità del saldo creditorio è stata valutata sulla scorta della documentazione depositata, servita a far emergere discrepanze a favore della suddetta società procedente. Riconosciuta anche l’illegittimità di tutte le variazioni operate unilateralmente dalla banca e le commissioni applicate per lo scoperto, in contrasto con i principi indicati dal legislatore in tema di affidamenti: un illegittimo prezzo pagato dal cliente per attuare un servizio di credito.
Infondata la contestazione di interessi usurai, essendo stato rispettata la soglia ex Legge 108/96.
Anche la domanda attorea di risarcimento danni non è stata accettata, mancando prova concreta di nocumento subito.
L’azione dello Studio Legale Labonia è servita, comunque, ad ottenere il riconoscimento di un saldo, a favore della società correntista, di circa €29.000: con vittoria di spese, diritti ed onorari.