Le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza 12154/21, pubblicata il 7 maggio, si sono pronunciate sul punto. Hanno stabilito infatti che, se la parte fallisce, il termine per la riassunzione della causa scatta dalla dichiarazione giudiziale d’interruzione. Più precisamente, il processo s’interrompe in automatico ma, il dies a quo del termine di decadenza per la riassunzione della causa interrotta decorre soltanto quando ciascuna parte è portata a conoscenza della dichiarazione giudiziale dell’interruzione. Tale dichiarazione, nel caso in cui non sia già conosciuta dalle parti, come ad esempio nei casi di pronuncia in udienza ex art. 176 secondo comma c.p.c., deve necessariamente essere notificata direttamente alle parti o al curatore da ogni altro interessato e non basta il mero avviso del curatore al creditore per la costituzione del dies quo, il quale invece decorre quanto l’atto è portato a conoscenza delle parti. Possibile anche la comunicazione d’ufficio, dal momento che il giudice ha la facoltà di pronunciarla ex officio quando in qualunque altro modo gli risulti la dichiarazione di fallimento.