Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

COVID-19: GIUSTO LICENZIAMENTO SOLO SE L’ATTIVITA’ D’IMPRESA E’ DEFINITIVAMENTE CESSATA.

Il Tribunale di Roma con sentenza 2362 del 12 giugno 2021, accogliendo il ricorso di un lavoratore per il licenziamento giustificato da motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro, ha sancito che, affinché la cessazione del rapporto di lavoro, in tempi di pandemia, sia legittimo, non è sufficiente che il datore di lavoro provi di non svolgere alcuna attività ma, dovrà fornire la prova della definitiva cessazione della attività d’impresa. Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente impugnava il licenziamento intimato per giusto motivo, sostenendone la nullità o comunque l’illegittimità per violazione del divieto di licenziamento Covid introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 18/2020 e dall’art. 14 D.L. 104/2020 ed, anche la violazione delle precedenti normative che poneva il divieto di licenziamento in una situazione di grave emergenza. Il ricorrente sosteneva che il divieto di licenziamento a seguito del Covid, sia disposto dall’art. 14 del Decreto Cura Italia e, confermato dal Decreto Rilancio e ribadito con l’art. 14 D.L. n. 104/2020 e il D.L. 137/2020. Nello specifico, la lettera di licenziamento si limitava ad esporre come ragione della scelta datoriale, gli effetti legati alla crisi di settore e generale che l’impresa stava attraversando nonché la drastica riduzione dei consumi che, non permettevano la prosecuzione dell’attività lavorativa. Il Tribunale di Roma, esaminate le posizioni delle parti in causa, afferma che le eccezioni al divieto di licenziamento si ricavano dall’art. 12 comma 9 e 11 del D.L. n. 137/2020, escludendo dal divieto l’ipotesi in cui sia stato intimato per cessazione definitiva dell’attività d’impresa. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, il datore non può limitarsi a fornire la prova di non svolgere alcuna attività ma, è tenuto a provare che l’attività sia cessata in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione e senza cessione, anche parziale, dell’attività. Tale circostanza non si era verificata nel caso in esame, in quanto dalla visura prodotta in giudizio risultava che l’impresa non era cessata, né cancellata, né in liquidazione, pur essendo al momento inattiva. Infine, il Tribunale, ha dichiarato nullo il licenziamento, condannando la resistente al reintegro sul posto di lavoro e a corrispondere a titolo di risarcimento un’indennità pari all’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, maturato dal giorno del licenziamento fino al reintegro.