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COVID 19: Sì al mantenimento per il figlio maggiorenne che ha perso il lavoro e ha ripreso gli studi universitari.

La sezione civile del Tribunale di Civitavecchia con sentenza 441/21 ha sancito che, spetta l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che ha ripreso a studiare in quanto, a causa della pandemia, non lavora più occasionalmente: il padre dovrà comunque corrispondere l’assegno mensile, per garantire la formazione del giovane non autosufficiente economicamente. Nel caso in esame, è del tutto inutile, per il padre non convivente, omettere di depositare le dichiarazioni fiscali e gli estratti conto e dichiarare, all’udienza presidenziale, di non svolgere alcuna attività lavorativa dopo anni passati a guidare camion. Pertanto, laddove il genitore non convivente non produce in giudizio la situazione patrimoniale e fiscale, dovrà corrispondere al figlio l’assegno di mantenimento e metà delle spese straordinarie.