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Creditore e debitore dell’assegno di mantenimento non possono modificare le statuizioni contenute nella sentenza di separazione.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 9700/21, pubblicata il 13 aprile. I Supremi Giudici infatti, hanno chiarito che, una volta che il provvedimento del giudice ha stabilito chi è l’onerato e chi il beneficiario, la decisione non può essere posta nel nulla per effetto di un successivo accordo tra le parti. Nel caso di specie, il padre separato al compimento del diciottesimo anno del figlio, cominciò a versare l’assegno di mantenimento direttamente al giovane senza nessuna sentenza del giudice che modifichi le condizioni stabilite in precedenza. La Suprema Corte ha chiarito che tale situazione non è da considerarsi ammissibile e ciò anche nel caso in cui siano d’accordo il figlio e, per ipotesi, la madre e, anche nel caso in cui il giovane effettivamente utilizzi quei soldi per mantenersi. Dunque, diventa definitiva l’esecuzione promossa dalla madre per quasi 22 mila euro e, fa bene la Corte d’Appello a rigettare l’opposizione dell’onerato sul rilievo che soltanto su istanza del figlio, ormai diciottenne, il giudice può mutare le condizioni della separazione stabilendo che sia il figlio in persona a ricevere il pagamento del contributo. Vero è che possa esservi un’indicazione di pagamento ma, la stessa non muta la persona del creditore, e nella specie l’accordo ipoteticamente raggiunto in famiglia è da considerarsi nullo, anche perché parla chiaro l’articolo 337 septies, comma primo, cc : il pagamento dell’assegno direttamente al figlio non è una facoltà dell’obbligato.