Sentenza 44384/2022 Cassazione Penale (Approfondimento giuridico)
“Adelante Pedro: ma con judicio, si puedes”! La frase, diventata proverbiale e messa in bocca, da Manzoni, all’allora Cancelliere di Milano, in fase di tumulti popolari, può adattarsi perfettamente al commento di questa sentenza della Suprema Corte, in riferimento ai limiti del “diritto di critica giornalistica”, verso i componenti dell’ordine giudiziario ed i loro provvedimenti.
Era stato ritenuto “poco giudizioso” il comportamento di un giornalista di testata on-line, condannato per aver pubblicato tre articoli, offendendo la reputazione di un Procuratore della Repubblica, definendolo “pavido e scadente”, oltre che incapace di indagare seriamente su un fatto di cronaca, archiviando la procedura come suicidio, per non voler agire contro un noto e potente personaggio (secondo il ricorrente coinvolto nella vicenda).
Il magistrato veniva definito come “oscuro burocrate” che insabbiava tutto, tanto da suggerire ironicamente a chi volesse commettere un omicidio, di andare nel suo territorio per poter godere di immunità.
Accuse pesanti, in verità, che poco calzavano con l’azione difensiva del ricorrente, finalizzata a far passare una scriminante riferita al “diritto di critica”: secondo tale tesi, la censura attuata contro l’operato del magistrato altro non era, se non una manifestazione di libero pensiero, che rispondeva al ruolo di controllo della stampa nei confronti dei pubblici poteri.
Doveva essere considerata, quindi, solo uno sprone ai giudici della procura, per intensificare un’attività investigativa, ove giungere alla verità sulla vicenda.
L’esimente del diritto di critica, ex art.51 c.p., indica come presupposti necessari, sia la pertinenza della notizia che la verità del fatto storico, attribuito al diffamato: dove tale fatto venga posto a fondamento dell’esternazione (cfr. Cass. 40930/2013 – 8721/2017 – 34129/2019).
Si è poi consolidato in giurisprudenza il principio per cui, per configurarsi tale esimente, sia necessaria una forma espositiva corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione e che non aggredisca l’altrui reputazione.
Anche la giurisprudenza europea ha posto l’accento sul fatto che, i limiti di critica nei confronti di chi svolge funzioni ufficiali, devono essere più ampi, rispetto ai semplici privati cittadini: ciò allo scopo di garantire l’autorità ed imparzialità del potere giudiziario che, seppur non sottratto alle critiche, deve essere protetto per fare in modo, che l’amministrazione della Giustizia, non perda il rispetto e la fiducia da parte della comunità.