Sentenza 45790/2024 Corte Cassazione
Sancito che il dissuasore elettrico o “taser” ha natura di arma comune da sparo, in quanto è costituito da un dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi ed è di certo idoneo a recare danno alla persona.
Va altresì ricordato che sono “armi” tutti gli strumenti atti a offendere e che, sono, naturalmente, destinati a recare un’offesa o un danno ad altro soggetto.
All’interno della categoria si suole distinguere tra armi bianche e quelle da fuoco.
Le prime comprendono tutti gli strumenti atti a offendere che possono provocare ferite per mezzo di punte (come pugnali e baionette), forme contundenti (manganelli) o lame di metallo (sciabole, spade, katana, ecc.).
In generale, le armi bianche, sfruttano solo la forza di chi le impugna e la potenzialità lesiva dell’oggetto.
Le armi da fuoco, invece, sono strumenti atti a offendere che sfruttano il particolare meccanismo costruttivo, basato sull’esplosione o sulla deflagrazione.
Vi è poi la differenza tra armi proprie e improprie, laddove queste ultime a differenza delle prime, possono essere qualificate come strumenti idonei a offendere, ma non hanno, in via esclusiva e per destinazione naturale, quello scopo, né sono state ideate e realizzate per quella finalità.
Il taser (con sistema di lancio ad aria compressa o a innesco elettrico) lancia appunto piccoli dardi, o razzi, che a contatto con la persona ne producono la temporanea immobilizzazione con effetti più o meno imponenti sul sistema cardiaco.