Normativa vigente
Prendiamo spunto da una strana notizia diffusa dalla BBC e successivamente apparsa sulle nostre testate nazionali, in riferimento alla scomparsa di un piccolo sommergibile privato, adibito al trasporto di persone, in gite finalizzate alla visione del relitto del Titanic, a circa 3.800 metri di profondità.
Il sommergibile, con il suo carico di passeggeri, risulta attualmente disperso e ci pone in automatico di fronte al quesito, su quali siano le responsabilità del vettore, anche in casi meno scenografici ed originali di quello citato.
La nostra normativa prevede, all’articolo 2043 Codice Civile, che il vettore risponda, in caso di trasporto di persone, sia in via contrattuale che per fatto illecito.
Il viaggiatore (o chi per esso), ha quindi la facoltà di cumulare le due azioni giudiziali o di scegliere quella che più gradisce.
La Convenzione sui Trasporti, all’articolo 17, regolamenta tutte le possibili ipotesi e, nel caso specifico di danni fisici alle persone trasportate, causato da incidente, subentra anche la presunzione di responsabilità, ai sensi dell’articolo 1681 Codice Civile, a meno che non vi sia la prova di aver posto in essere tutte le misure atte ad evitare il danno. Bisogna porre massima attenzione sul fatto che, sono nulle tutte le clausole contrattuali che limitano la responsabilità del vettore e che, le norme di tale disposizione, si osservano anche in caso di trasporto gratuito, come specificato dagli articoli 414 e 415 del Codice della Navigazione.