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DANNI DA EMOTRASFUSIONE: PRESCRIZIONE E LIQUIDAZIONE

Continuiamo ad occuparci dei danni prodotti in ambiente di Sanità Pubblica, non facendo nessuna “levata di scudi” contro il Servizio Sanitario Nazionale che, salvo alcuni casi specifici di volta in volta evidenziati, svolge un’attività indefessa a difesa della salute dei singoli individui e della comunità.
Alcuni chiarimenti sono stati forniti dalla Corte di Cassazione, in riferimento alla prescrizione ed ai criteri di liquidazione, in merito ai danni prodotti a seguito di trasfusioni di sangue.
In alcuni casi, non sempre facilmente prevedibili, è successo che dette trasfusioni abbiano causato infezioni da “virus patogeni” presenti nella sostanza ematica trasfusa.
In tali evenienze, la prescrizione per la richiesta di un risarcimento non si intende decorrere dal momento della turbativa o da quando il problema si manifesti, bensì dal giorno in cui la malattia venga percepita come danno ingiusto subito.
Tale momento di percezione può essere inquadrato a quando l’interessato presenti domanda di indennizzo.
In riferimento alla liquidazione, in assenza di criteri legislativi specifici, non è consentito un risarcimento equitativo puro, ammissibile solo in circostanze particolari e motivate.


Ordinanza 16468/2023 Cassazione Civile