Sentenza 44477/2024 Corte Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato che in merito alla liquidazione del danno in favore della parte civile, il giudice di merito liquida il solo danno morale in via equitativa, conformandosi alla giurisprudenza, secondo cui “In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l’ammontare del risarcimento” (cfr.Cass.48086/2018).
Il danno conseguente alla indebita invasione della propria sfera di libertà è insito nella struttura stessa del reato, per cui la sua sussistenza deve ritenersi sufficientemente provata dalla semplice descrizione della condotta molesta.
Deve altresì ricordarsi che “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria” (cfr.Cass.7993/2020).
La sentenza presa in esame attraverso la ricostruzione della condotta molesta, motiva sufficientemente la sussistenza di un danno non patrimoniale, non essendo necessaria una sua specifica giustificazione.
Resta, quindi, completamente demandata alla valutazione del giudicante, l’entità del risarcimento relativo al danno morale, non essendo attuabile nessun altro meccasnismo per il suddetto calcolo, se non quello di un legittimo convincimento.