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DANNO DA EMOTRASFUSIONE: L’OSPEDALE RISARCISCE IN CASO DI MANCATA TRACCIABILITA’ DELLA SACCA.

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 18813/21 , ha sancito che se in seguito ad una trasfusione di sangue si contrae un’infezione, l’emotrasfuso deve essere risarcito se la struttura sanitaria non dimostra di aver effettuato controlli sulle sacche in quanto, deve fornire al paziente una adeguata assistenza sanitaria nonché garantire gli obblighi di protezione. Nel caso in esame, una donna contraeva l’epatite c successivamente ad una trasfusione e, chiedeva il risarcimento, accolto dal giudice di primo grado; l’assessorato regione alla salute, impugnava la sentenza di condanna, sostenendo che l’esclusiva responsabilità era da attribuirsi al Ministero della Salute, preposto alla tracciabilità della sacca di sangue. Secondo la Cassazione, tra il paziente e la l’ospedale vi è un rapporto di contrattualità autonoma e, pertanto, la struttura dovrà garantire la prestazione sanitaria. E’ dunque errato l’orientamento secondo cui la responsabilità esclusiva circa il controllo delle sacche spetta al Ministero della Salute in quanto, la struttura ha l’onere di provare di aver agito con diligenza, dimostrando che la sacca proviene da centri preposti alla fornitura, nonché garantire la tracciabilità e il controllo.