La sezione lavoro della Corte di Cassazione con ordinanza 6493/22 del 28 febbraio, ha sancito che, al lavoratore che svolge prestazioni a termine, va risarcito il danno da perdita di chance laddove, non riesca a trovare un’altra occupazione. La perdita di chance, è l’effettiva e concreta perdita di un’occasione veramente esistente di conseguire un vantaggio economico o un determinato bene della vita. Nel caso in esame, veniva accolto il ricorso di una donna che lamentava l’illegittimità del contratto a tempo, nonchè le successive proroghe. La Cassazione, pertanto, ha stabilito il risarcimento sia del danno patrimoniale, inteso come mancato guadagno ex art. 1223 c.c., sia non patrimoniale ex art. 2059 in quanto tale perdita consiste nell’impossibilità dì realizzare il risultato sperato, o meglio nell‘impossibilità di trovare un lavoro stabile.