Sentenza 46752/2024 Corte Cassazione
Va premesso che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie è regolata dall’art. 162-ter cod. pen.: “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.
Pertanto nel caso osservato, in conseguenza della riqualificazione del reato originariamente contestato in uno perseguibile a querela, il giudice, sentite le parti, avrebbe dovuto verificare la congruità della somma versata a titolo di risarcimento del danno.
Inoltre, il risarcimento effettuato prima dell’apertura del dibattimento, che coincide con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, era stato tempestivo.
Si ritiene che ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (cfr.Cass.223/2022, e 2213/2020).
La persona offesa non si è costituita parte civile e ha ricevuto il versamento del risarcimento, consistente nella restituzione del valore relativo alla refurtiva oltre al risarcimento per il danno morale: con tali due comportamenti concludenti ha dimostrato di essere soddisfatta dal risarcimento ottenuto.