La sezione tributaria della Corte di Cassazione con ordinanza 6630/2021 pubblicata il 14 marzo, respingendo il ricorso di un contribuente contro un atto esecutivo che sottoponeva a pignoramento il suo stipendio per eseguire un debito tributario legato ad alcune cartelle esattoriali, ha sancito che è il giudice tributario a decide sul pignoramento del debito d’imposta presso terzi. Alla giurisdizione tributaria, infatti, spetta la cognizione di ogni questione di fronte all’atto esecutivo fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento regolarmente avvenute. Al giudice ordinario spetta, invece, la cognizione delle questioni inerenti alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se fosse conseguito a una valida notifica della cartella o dell’intimazione, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi, nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della notifica, all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.