Accolto il ricorso della sorella contro l’accoglimento parziale, da parte dei giudici del merito, della sua richiesta volta ad ottenere da una struttura sanitaria il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito in conseguenza del decesso del fratello, avvenuto 40 giorni dopo un intervento chirurgico per ischemia cerebrale ed altro a cagione di errato trattamento medico. Così sancisce l’ordinanza 18284/21, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione.
La donna si doleva che la corte di appello, dopo aver affermato che erroneamente il giudice di prime cure aveva quantificato equitativamente il danno considerando anche il “pregresso stato di salute del de cuius” – atteso che tale stato può rilevare ai fini della riduzione del quantum dei pregiudizi risarcibili ai congiunti iure successionis, ma non anche per i danni risarcibili iure proprio – aveva poi contraddittoriamente ritenuto comunque congrua la liquidazione (di 40.000,00 euro) operata dal Tribunale. E’ escluso che si possa ridurre il danno morale perché le patologie preesistenti non attenuano certo il «legame emozionale» dei parenti. Parola al giudice del rinvio.