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DECESSO PER OVERDOSE E RESPONSABILITÀ DEL PUSHER

Sentenza 16930/2023 Cassazione Penale

Quanti nostri giovani, purtroppo, perdono la vita imbrigliati nella rete degli stupefacenti, non essendo in grado di limitarne uso e consumo. Ma l’art. 586 codice penale, prevede anche una responsabilità specifica per chi provochi morte o lesioni, come conseguenza non voluta di un delitto.
Per configurare tale genere di addebito, non deve essere presente alcun coefficiente di volontà, nemmeno nel grado minimo del dolo eventuale: in tal caso si manifestererebbe la fattispecie di omicidio o lesioni volontarie.
Anche la Corte Costituzionale ha sancito che non vi è posto, nel nostro ordinamento, per una terza forma di responsabiltà, diversa da quella dolosa o colposa.
In conseguenza, la colpevolezza da attribuire ad uno spacciatore non può essere sostituita dal rischio prodotto da attività totalmente illecite: necessitetebbe una eventualità di colpa in concreto, prodotta da una violazione di regole cautelari, tale da aumentare la prevedibilità del rischio di perdita della vita.
In buona sostanza, impossibile addebitare al pusher tale genere di delitto, a meno che lo stesso non abbia trascurato valutazioni obiettive di rischio per la persona a cui cede le sostanze stupefacenti: ad esempio il manifesto stato di incapacità di intendere e volere della stessa, o la cessione di un quantitativo eccessivo, per un normale consumo personale!