Ordinanza 16518/2023 Corte Cassazione
Capita spesso che, opere modificanti l’impatto visivo di un condominio, vadano contro quello che è comunemente ritenuto il “decoro architettonico” dello stesso, sollecitando l’avvio di azioni legali da parte dicondomini scontenti.
Per approfondire questo concetto, che può apparire vago e sottoposto a varie interpretazioni, è intervenuta questa recente ordinanza della Corte.
Innanzi tutto, secondo la Cassazione, si intende per decoro architettonico del condominio, l’estetica intera del fabbricato, risultante da linee e strutture che lo connotano, dandogli una personale fisionomia armonica ed una specifica identità estetica.
Di conseguenza, nell’attuazione di opere modificative e nelle successive azioni legali contro, non è tanto importante tutto ciò che è visibile dalla strada, (cosa che comunemente viene posta alla base dei ricorsi di specie), quanto che l’intervento abbia impatto sul generale aspetto estetico dell’edificio.
Ma come si fa a valutare detto impatto?
Gli Ermellini dicono che bisogna adottare un criterio di “reciproco temperamento tra diversi fattori”: lo stile originario dell’edificio, le modifiche apportate da precedenti lavori e, solo per ultima, la novità estetica prodotta dall’ultimo intervento, che solitamente avvia la causa in sede civile.