Sentenza3426/2024 Tribunale Salerno
La sentenza che prendiamo in esame, ancora una volta ha visto lo Studio Legale Labonia patrocinare una società, in merito ad un’opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa attivato per il recupero di un credito di lavoro, nonostante un notevole storno di fattura a seguito delle lamentele della società opponente.
La stessa eccepiva l’omessa notifica del decreto, l’incompetenza del tribunale adito e difetti nel realizzo delle opere effettuate, con susseguente domanda riconvenzionale.
Riconosciuta la regolare iscrizione al ruolo per competenza territoriale del tribunale dove era sorta l’obbligazione, diversamente dalla chiesta competenza del domicilio del creditore, valida solo sulla base di un credito liquido.
Nel caso specifico, alla base della richiesta vi erano i contratti di appalto, da sottoporre a criteri di calcolo non agevoli. Su questo argomento, dunque, ritenuta valida la linea difensiva dello Studio Legale Labonia.
Sancito poi che l’opposizione a decreto ingiuntivo non tende solo a valutare ragioni di invalidità ma, dando luogo un giudizio di merito, tende all’accertamento dell’esistenza del diritto vantato dal creditore stesso: il giudicante è chiamato, in buona sostanza, ad accertare il fondamento della pretesa avanzata. Come sempre, la prova del credito grava sul ricorrente mentre, sul debitore opponente, quello di dimostrare fatti estintivi o modificativi.
Dato come evidente il fatto che, la linea difensiva dell’opponente, era tesa solo a sottrarsi all’adempimento del pagamento sulla scorta delle difformità delle opere eseguite, per altro comprovata dalle consulenze tecniche d’ufficio, non è risultata, però, sufficientemente argomentata la richiesta di riconvenzionale, che è stata conseguenzialmente rigettata.
Come si evince dalla narrativa il terreno di battaglia di questa vertenza era particolarmente ostico e ricco di asperità: alla fine del giudizio, sentenziata una situazione di relativa parità tra i contendenti, con divisione degli oneri di causa.