Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

Nuovo condomino non avvisa l’amministratore: delibera annullabile perché non convocato

Sentenza 10824/2023 Corte Cassazione

La vita condominiale e l’attività dell’amministratore sono sufficientemente complicate, anche quando tutti i condomini sono collaborativi: figuriamoci cosa succede quando invece un condomino, non soltanto non dà comunicazione della sua nuova presenza nella compagine condominiale ma, addirittura, vuole rendere nulla la delibera successiva ad un’assemblea, in cui non era stato (giustamente), convocato.
Si sa che l’amministratore ha l’onere di tenere un registro dell’anagrafe condominiale ed i condomini, ex art.1130 Codice Civile, sono tenuti a comunicargli ogni variazione, derivante ad esempio da un atto di compravendita dell’immobile.
Fino alla comunicazione il proprietario cedente rimane comunque coobbligato con l’acquirente, riguardo alla vita del sodalizio.
Nonostante questo, però, il nuovo condomino che non ha dato notizia della sua esistenza, ha diritto di dolersi per non essere stato convocato ad un’assemblea.
Lo ha sancito la Corte, stabilendo che va sempre convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà e, se manca la comunicazione, ciò non incide sull’acquisizione dello “status di condomino”: deve prevalere su ogni apparenza di titolarità, il principio della pubblicità immobiliare e della effettività.
Tempi sempre più duri, per gli amministratori condominiali.