Con ordinanza n. 26870 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.):
«se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente il compimento di atti di violenza o minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza sia solo la mira teleologica dell’agente».
Con la sentenza n. 13178, depositata il 28 aprile 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:
«ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente».
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Sent. Cass. Sez. Unite 13178 del 28 04 2020 asrt 513 bi c.p. concorezza sleale