Sentenza 41121/2023 Cassazione Penale
Sappiamo bene come la nostra nazione sia la più ricca in assoluto, rispetto al resto del mondo, in riferimento a patrimonio e beni culturali.
La sentenza osservata ne chiarisce la nozione, in riferimento agli effetti penali della materia.
L’articolo 518 ter codice penale è stato introdotto a seguito della Legge 22/2022, che rappresenta lo strumento alternativo della Convenzione del Consiglio d’Europa alle infrazioni attuate in danno dei beni culturali.
Già era forte l’impegno del nostro paese, nel far emanare e rispettare interventi con pene proporzionate e dissuasive, finalizzate a combattere il traffico illecito di reperti.
Al riguardo, è giusto ricordare come, la giurisprudenza di legittimità, abbia sempre agito con particolare rigore, adottando un approccio che difendeva in maniera particolare i beni dello Stato: non ritenendo necessaria la qualifica di “particolare pregio” degli stessi, ma considerando che la “culturalità” si potesse desumere dalle caratteristiche oggettive.
Tutela allargata, in conseguenza, non solo a quelli riconosciuti dall’autorità competente, ma anche a tutti gli altri, in virtù del loro intrinseco valore storico ed artistico.