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DIFESA DEL DIRITTO ALL’ONORARIO: MA FINO AD UN CERTO LIMITE

Sentenza 20266/2023 Cassazione Civile

Dura la vita dell’avvocato, soprattutto quando si arriva al momento del pagamento delle proprie spettanze professionali: nel rispetto degli accordi presi con il proprio cliente.
Ancora più difficile diventa il ristoro di quanto dovuto, allorquando interviene una transazione tra le parti, che pone fine ad un giudizio in corso.

In simili evenienze la norma protegge il lavoro svolto dai difensori delle parti, ai sensi della Legge 247/2012, riconoscendo solidalmente responsabili le stesse al pagamento dei compensi e rimborsi spese di tutti gli avvocati costituiti in giudizio, che abbiano svolto attività professionale negli ultimi tre anni dello stesso.
Fin qui tutto bene!
Ma cosa succede in merito ad un palmario, concordato in precedenza dall’avvocato con il proprio cliente?

Ovvero di quel compenso straordinario riconosciuto come somma aggiuntiva da assommarsi al regolare onorario calcolato in base al tariffario forense?
Anche tale forma di impegno ricade nella salvaguardia di cui abbiamo fatto cenno?
La Suprema Corte ha stabilito di no, in quanto la parte soccombente non può essere mai tenuta a riconoscere un pagamento superiore a quanto per legge stabilito, e non si può tenere conto di accordi intercorsi tra l’altra parte ed il suo legale, perché sono convenzioni “inter alios acta”, che non possono produrre obblighi nei confronti dei terzi.