E’ competenza del datore di lavoro fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, installando adeguati sistemi di protezione.
Lo ha annunciato la sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza 5255/21 del 25 febbraio 2021 che ha respinto il ricorso delle Poste nei confronti di un dipendente percosso durante una rapina avvenuta nell’ufficio in cui lavorava.
Si è appurata l’esistenza del danno biologico ed esistenziale riconoscendo la responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica del dipendente. La Corte d’Appello ha, inoltre, confermato la l’ordinanza accertando la mancanza di adeguati sistemi di protezione antirapina, nonostante la prevedibilità dell’evento in un luogo che custodiva contanti.
Imprescindibile la condanna alle spese.