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DIPENDENTI COME MERCE DI SCAMBIO: SOLO OGGETTI DI ILLECITI ACCORDI TRA DATORI DI LAVORO

Sentenza 540/2020 Tribunale Lavoro Salerno

La sentenza che prendiamo in esame, ha pienamente accolto il ricorso di un lavoratore, patrocinato dallo Studio Legale Labonia, illecitamente licenziato da una cooperativa che, solo in maniera cartolare, risultava sua datrice di lavoro: essendo ravvisabile un’ipotesi di “interposizione fittizia di manodopera“, specificatamente vietata dalle vigenti norme di legge.

Al di là di ogni considerazione di carattere giuridico, che di seguito approfondiremo, dall’episodio scaturisce la profonda amarezza che, ancora oggi, le forze di lavoro siano trattate come oggetti, alla mercé di strategie economiche ed in dispregio del rispetto loro dovuto, sia sul piano formale che sostanziale.
In corso di giudizio il ricorrente ha ampiamente motivato, sia sulla base di documentazione che a mezzo dichiarazioni testimoniali, come per tutto il periodo di operatività avesse sempre agito alle dirette dipendenze di una società, che si voleva far apparire come appaltatrice, risultando al contrario la stessa, come reale impresa operante nel settore dei trasporti di merce.
Contestato, in conseguenza, il licenziamento da parte della cooperativa che ufficialmente erogava gli emolumenti al lavoratore, in quanto la stessa rappresentava solo l’aspetto formale del rapporto di dipendenza, integralmente riconducibile alla società realmente titolare del “rischio d’impresa“.
In buona sostanza il ricorrente ha dimostrato come le direttive e l’organizzazione di lavoro provenissero da quest’ultima da ritenersi quindi, sotto ogni punto di vista, effettiva controparte del contratto di lavoro contestato.
Ad abundantiam“, veniva anche eccepita l’assenza di una proporzionalità tra i fatti contestati e la misura del licenziamento adottata.
L’azione dello Studio Legale Labonia si è proposta di far accertare e dichiarare la violazione dell’art. 2119 c.c. e degli articoli 1 e 3 della L.604/66, in dispregio del CCNL, con condanna alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate nel periodo contestato, ed all’immediato ripristino del rapporto di lavoro.
Il contraddittorio confermava quanto ipotizzato in ricorso, con conseguente vittoria di spese ed onorari di giudizio.