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Diritto al silenzio dell’indagato sulle sue qualità personali

Flash per 23/08

Sentenza 111/2023 Corte Costituzionale

La Consulta ha sancito che chiunque, nella sua veste di indagato o imputato, ha diritto di non rispondere in merito alle sue condizioni personali, dichiarando parzialmente illegittimi di articoli 64 c.p.c e 495 c.p
Il caso specifico è riferito ad un imputato che, interrogato, aveva affermato di non aver mai subito condanne: circostanza in seguito risultata errata e falsa.
Durante l’interrogatorio, però, non gli era mai stato comunicato il diritto a non rispondere a tali domande: di fatto, le norme correnti dichiarate poi incostituzionali, prescrivevano l’obbligo di avvertimento del diritto a non rispondere, solo a domande relative al reato contestato, ma non a domande riguardanti circostanze personali.
La Consulta, in buona sostanza ha ritenuto la normativa illegittima, sancendo che l’imputato ha il diritto di non rispondere a qualsiasi domanda possa, in seguito, essere adoperata contro di lui: quindi, precedenti condanne o, addirittura, il soprannome attribuitogli, potrebbero influenzare lo svolgimento delle indagini.
L’unico obbligo è quello di declinare le proprie generalità, ma non altre informazioni personali che possano configurare una collaborazione con gli inquirenti.