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DIRITTO ALL’OBLIO:DEINDICIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB SE LEDE LA SUA IDENTITA’.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15160/21 ha sancito che il nome del privato deve essere cancellato dalle ricerche su google se, i risultati che si ottengono digitando le parole chiave ledono il suo diritto all’immagine e all’identità in quanto, il diritto all’informazione deve essere bilanciato con il diritto alla riservatezza e all’oblio sanciti dall’art. 2 della Costituzione. Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricordo di un imprenditore dopo che il Tribunale affermava che l’interessato, in quanto privato, non aveva diritto alla deindicizzazione del suo nome, perché noto soltanto a livello locale non essendo coinvolto in alcun procedimento penale. Pertanto, secondo la Cassazione, l’errore del Tribunale è di considerare il diritto all’oblio soltanto dal punto di vista temporale; infatti l’art. 17 GDPR ovvero Regolamento 679/2016, sancisce che l’interessato ha il diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo, specificando che per diritto all’oblio deve intendersi il diritto a non vedere distorta la propria immagine attuale a causa di una nuova diffusione di notizie relative a vicende che in passato l’avevano visto protagonista, ma che non corrispondono più alla reale proiezione della propria identità attuale all’interno della società.