Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

DIRITTO DI ABITAZIONE AL CONIUGE SUPERSTITE

Sentenza 22566/2023 Corte Cassazione

L’articolo 540 Codice Civile sancisce che, al coniuge superstite, spetti il diritto di abitazione sulla casa familiare.

Il precedente orientamento della giurisprudenza prevedeva che, detto diritto, fosse subordinato all’esistenza (al momento dell’apertura della successione), di una casa adibita ad abitazione familiare.

Lo spirito interpretativo si riferiva al convincimento che, a seguito della separazione, cessasse la convivenza coniugale.

Ci sono sempre stati dubbi su detta interpretazione, e la sentenza della Cassazione giunge a proposito per dirimerli, assumendo che, tale diritto, deve essere riconosciuto anche al coniuge superstite, separato senza addebito, prevedendo un’unica eccezione: ovvero che, dopo la separazione, la casa non sia stata abbandonata da entrambi i coniugi e non abbia quindi più i requisiti legati all’originaria destinazione di dimora familiare.

In buona sostanza, l’adibizione non deve necessariamente essere in atto al momento della successione, in quanto la norma non prevede il presupposto del diritto, subordinandolo all’effettiva convivenza.

In conseguenza, i diritti di uso ed abitazione a favore del coniuge superstite sulla casa familiare permangono, a meno che questa non abbia perso l’identità che la evidenziava come tale.