Costituzione Italiana art.21
Sempre più spesso assistiamo a veri e propri duelli giudiziari, che prendono il via da articoli giornalistici un po’ troppo sanguigni, contro il politico di turno o l’artista di spicco.
Dato per scontato che la critica giornalistica è espressione di un’opinione personale, come tale non può essere rigorosamente obiettiva: ed ecco che si crea la sottile linea di confine tra diffamazione, diritto di cronaca e diritto di critica giornalistica.
I presupposti per un legittimo diritto di cronaca sono: l’interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, la corretta esposizione dei fatti, la corrispondenza tra narrazione e fatti realmente accaduti.
Ma è risaputo che “la penna può ferire più di una spada” e, quando l’attività giornalistica si discosta dai parametri di correttezza professionale, per diventare arma di propaganda contraria, ben vengano le denunce di diffamazione, se servono ad arginare un fenomeno purtroppo in espansione, che sacrifica sull’altare degli indici di gradimento del pubblico, il corretto svolgimento di un’attività così delicata e meritoria.