Lo Studio Legale Labonia, con il suo staff operativo, si è interessato del caso di una straniera immigrata la quale, pur avendo avviato una “relazione affettiva stabile e duratura” con un nostro concittadino, si era vista negare la possibilità di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, da parte dell’Amministrazione Comunale.
In tal senso si era pronunziato anche il G.I.(con ordinanza emessa ex articolo 700 c.p.c.), ritenendo “non valido il contratto di convivenza sottoscritto”, essendo la stessa priva di regolare permesso di soggiorno ed in assenza della registrazione che attestasse l’esistenza di una coppia di fatto: come previsto dalla L.76/2016, articolo 1, comma 36.
Veniva obiettata anche la “carenza di legittimazione passiva” del Comune, in quanto il Sindaco agirebbe come Ufficiale di Governo per cui, gli atti avrebbero dovuto essere di competenza del Ministero dell’Interno.
L’attività difensiva dello Studio Legale Labonia ha contestato le deduzioni di controparte, chiarendo che il Sindaco è, a tutti gli effetti, Ufficiale dell’Anagrafe, sovrintendendo alla tenuta dei Registri di Stato Civile.
Comprovato, poi, lo stato di convivenza con stabile legame affettivo che, di per se, costituisce fatto giuridicamente rilevante, dal quale discendono gli effetti giuridici richiesti.
In buona sostanza la dichiarazione anagrafica è un elemento che serve ad accertare una situazione di convivenza e non ne è il presupposto.
La linea difensiva ha altresì evidenziato come l’indispensabilità del rilascio del permesso di soggiorno per ottenere l’iscrizione anagrafica, debba essere superata dal Testo Unico in materia di immigrazione, il quale prevede che lo “Stato Membro Ospitante”, debba agevolare l’ingresso ed il soggiorno di chi ha una relazione stabile con un cittadino della U.E.
Accolto in conseguenza il reclamo, con ordine al Comune di iscrizione nei registri dell’anagrafe della richiedente: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Sentenza 14905/2023 Tribunale di Salerno