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DIVORZIO: PER L’AFFIDAMENTO E’ NECESSARIA L’AUDIZIONE ANCHE DEL MINORE INFRADODICENNE.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 23804/21 ha sancito che in caso di divorzio, vi è l’affidamento condiviso con collocazione presso la madre anche se trasferita in un’altra città per seguire un nuovo compagno. Nel caso in esame, veniva accolto il ricorso di una madre di due figlie contro la decisione della Corte d’Appello che, stabiliva l’affidamento condiviso con collazione maggiore presso il padre. secondo la donna, la Corte d’appello non avrebbe considerato la possibilità di ascoltare il minore infradodicenne; secondo la Cassazione l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento è un adempimento previsto a pena dio nullità e, il giudice è obbligato ad ascolto i minori la cui età è vicina a quella legale dell’audizione. Inoltre, l’audizione del minore garantisce l’attiva partecipazione al processo nonché momento in cui vengono raccolte le sue opinioni. Pertanto, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha violato la normativa riguardante l’ascolto del minore, nonostante l’espressa volontà dello stesso di vivere con la madre.