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Donazioni di un genitore convivente e successiva collazione

Flash per 01/08

Ordinanza 18814/2023 Corte Cassazione

Il caso preso in esame nasce dall’accoglimento, da parte del Tribunale di Teramo, di una domanda presentata da due coeredi che ritenevano lesi i propri diritti, per le donazioni effettuate dalla madre defunta, alla figlia da sempre con lei convivente.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di primo grado precisando che, per presumere l’esistenza di donazioni soggette a collazione in tutela delle quote di riserva dei legittimari, è necessario tenere conto di vari fattori. Importante la valutazione tra i redditi percepiti dal de cuius durante la convivenza e le spese sostenute per il tenore di vita dello stesso: necessario anche stabilire se le donazioni siano state attuate con spirito di liberalità.
In questo caso sussisterebbe l’obbligo di collazione e riduzione a favore degli altri coeredi.
In buona sostanza, dovrebbe essere dimostrata la consapevolezza dell’arricchimento del beneficiario, a scomputo della prova che gli esborsi siano stati attuati per lo sviluppo delle spese di una normale convivenza.
Nel caso specifico, tutte queste circostanze non erano state sufficientemente provate in corso di causa per cui, per attuare una più approfondita analisi, la Corte ha ritenuto opportuno cassare la sentenza, rinviando il giudizio alla Corte d’Appello, in diversa composizione.