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DONI DI FIDANZAMENTO CONTESTATI: CI PENSA LA CASSAZIONE

Sentenza 880/2022 Tribunale Bologna

Viviamo in uno strano periodo in cui, tutti i tipi di rapporti sociali, sono sottoposti ad attacchi frontali che ne mettono a dura prova la resistenza.

Anche i fidanzati non si discostano da questo andazzo comune e, molto spesso, i loro rapporti subiscono pressioni tali da non reggere al passare del tempo.

Cosa succede, allora, di tutti i doni che nostri ex innamorati si sono fatti nel corso del precedente e felice periodo idilliaco?

Chiarisce la Cassazione che, tali doni, non sono equiparabili ad altro genere di liberalità, attuato per riconoscenza o per ripagare servizi resi, ma sono vere e proprie donazioni che rispondono alle regole previste dal nostro Codice Civile.

La rottura del fidanzamento è il presupposto essenziale per cui il donante possa attivare un procedimento per la loro restituzione, come riconosciuto dall’articolo 80 del Codice Civile, che lega tale tipo di azione ad un presupposto specifico: i regali devono essere stati fatti in relazione ad una ritenuta promessa di matrimonio, sia vicendevole che unilaterale.

Non vi è necessità che tale intenzione sia stata pubblicizzata con una procedura di particolare forma quindi, la possibilità di vedersi restituiti gli oggetti, preziosi o meno, consegue alla sola circostanza che le nozze non siano state contratte: e non ha nessuna rilevanza quali siano le cause o le colpe per questa mancata cerimonia.

Sicuramente riveste un aspetto di particolare tristezza il rendersi conto che, anche i sentimenti più puri e profondi, possano lasciare il posto ad una mera azione legale, per ottenere il ristoro dei propri diritti.

In questo caso l’amarezza è ancora più profonda, perché costringe l’apparato giudiziario a porre un sigillo indelebile sulla fine di un rapporto, riconducendo il tutto ai livelli di semplice controversia tra le parti.