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Dopo il deposito della sentenza il giudice non può liquidare il compenso al ctu.

Lo ha sancito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 37480/21 del 30 novembre 2021. Infatti, il magistrato dopo che ha depositato la sentenza che definisce la causa perde il potere di emettere il provvedimento ed al professionista rimane la possibilità di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, il ricorrente contestava proprio questo, proponendo ricorso in Cassazione contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del ctu, sostenendo che lo stesso era stato emesso in carenza di potere, dato che il tribunale aveva già definito definito la causa. I Supremi Giudici hanno confermato la tesi del ricorrente ed hanno chiarito che, trattandosi di atto reso in carenza di potere, contro il decreto non è ammessa opposizione ma il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 della Costituzione, ed inoltre hanno sottolineato che non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico, il quale infatti potrà comunque chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 n 3 c.p.c.