Sentenza 19360/2024 Corte Cassazione
La pronuncia della Suprema Corte ha inquadrato le due distinte fattispecie di reato, che si configurano con l’allontanamento dal luogo del sinistro, senza prestare la dovuta assistenza.
Una diversa oggettività giuridica, essendo “la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite“: può realizzarsi, però, un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.
Le disposizioni di cui all’art.189, comma 6 e 7 Cod. della Strada, indicano doveri di solidarietà e di intervento, che hanno come fulcro l’assistenza del soggetto in difficoltà, a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta. (cfr.Cass.5416/1999).
Pertanto, le circostanze che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertate prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro: in conseguenza, il reato si configura tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga.
Nel reato di mancata prestazione di assistenza, è necessario che il bisogno dell’investito sia effettivo.
Sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni: ma tali circostanze non possono essere ritenute “ex post“, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad una obiettiva constatazione, prima di allontanarsi.
Il reato è pertanto ravvisabile, anche se esista solo la “possibilità” che dall’incidente sia derivato danno alle persone, e che queste necessitino di soccorso.