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Dovere del giudice d’appello richiamare documenti del primo grado di giudizio

Sentenza 4835/2023 Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha posto un ulteriore sigillo sul principio di “non dispersione della prova”.
Che sia essa acquisita giudizialmente in modalità cartacea o telematica, deve costituire fonte di conoscenza per il giudice e non si può esaurire nel singolo grado del giudizio.
In conseguenza, il Giudice d’Appello ha il dovere di prendere in esame documenti ritualmente prodotti in gradi precedenti del giudizio, laddove la parte interessata ne faccia richiesta, anche solo negli scritti difensivi.
Laddove il documento precedentemente esibito in forma cartacea non sia più disponibile, a seguito del ritiro del fascicolo di controparte, può essere legittimo l’uso di una copia rilasciata ai sensi dell’art. 76 Codice Procedura Civile. Con la recente formazione del “fascicolo digitale”, la questione dovrebbe essere automaticamente risolta, sul presupposto che non è previsto il ritiro dei documenti informatici, i quali rimangono quindi a disposizione del giudicante, anche nei gradi successivi del procedimento.